Pubblicato il 04/10/2026
Il contesto
Quando un cliente non paga perché ha commesso una frode, un'estorsione o è fallito in modo fraudolento, l'impresa creditrice si trova in una crisi di liquidità che non dipende dalla propria gestione. Per questi casi specifici esiste un fondo nazionale che anticipa la liquidità persa, sotto forma di prestito a tasso zero rimborsabile in rate semestrali.
Il Fondo è stato istituito dalla Legge 208/2015 ed è gestito dal MIMIT con il supporto tecnico di Invitalia. La disciplina operativa è aggiornata dalla circolare direttoriale MIMIT n. 544 del 24 febbraio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2026. Al 1° gennaio 2026 la disponibilità residua ammontava a 22.223.592,47 euro su una dotazione iniziale di 30 milioni. Le domande vengono istruite in ordine cronologico di presentazione.
Chi può accedere
Soggetti ammessi
- Piccole e medie imprese di qualsiasi forma giuridica e settore, con sede operativa in Italia.
- Liberi professionisti iscritti a ordini o associazioni riconosciute ai sensi della Legge 4/2013.
- Le PMI in concordato preventivo in continuità sono ammissibili.
Requisiti cumulativi per le PMI
- Essere iscritte nel registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti: non in stato di scioglimento o liquidazione, non sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, né ad accordi stragiudiziali, piani asseverati o accordi di ristrutturazione dei debiti.
- Trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità causata dai mancati pagamenti, con crediti non incassati pari almeno al 20% del totale dei Crediti verso clienti di cui all'art. 2424 del codice civile.
- Presentare sufficiente capacità di rimborso del finanziamento, valutata in istruttoria.
- Risultare parte offesa in un procedimento penale o creditore in una procedura concorsuale nei confronti di un debitore imputato o condannato per uno dei reati previsti dalla misura.
Reati rilevanti del debitore
L'elenco è tassativo. I reati che rendono ammissibile la domanda sono:
- Estorsione (art. 629 c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Reati fallimentari (tra cui la bancarotta fraudolenta)
Verificare sul testo coordinato della circolare n. 544/2026 e sul decreto ministeriale 17 ottobre 2016 se l'elenco è stato aggiornato o integrato con nuove fattispecie.
Soggetti esclusi
- Imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza (salvo concordato in continuità).
- Imprese in accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare.
- Imprese i cui crediti non incassati verso i debitori imputati siano inferiori al 20% del totale crediti verso clienti.
- Imprese prive di sufficiente capacità di rimborso.
- Chi vanta crediti verso debitori non ancora formalmente imputati in sede penale.
Cosa finanzia
La misura non finanzia investimenti, macchinari o spese progettuali. Finanzia esclusivamente la ricostituzione della liquidità perduta a causa degli insoluti fraudolenti. L'importo erogabile corrisponde ai crediti documentati e non pagati vantati verso i debitori imputati.
Il denaro può essere utilizzato liberamente per sostenere il capitale circolante: pagare fornitori, dipendenti, rate bancarie, imposte. Non è vincolato a singole voci di spesa e non può essere usato per ristrutturare debiti pregressi non collegati ai mancati pagamenti.
Quanto vale e come funziona
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Forma dell'agevolazione | Finanziamento agevolato a tasso zero |
| Importo massimo | 500.000 euro (non superiore ai crediti documentati) |
| Durata | Da 3 a 10 anni |
| Periodo di preammortamento | Massimo 2 anni |
| Rimborso | Rate semestrali posticipate |
| Regime di aiuto | De minimis (Reg. UE n. 2023/2831) |
| Acconto erogabile | 50% del finanziamento concesso |
Il finanziamento rientra nel regime de minimis. Il massimale generale è attualmente di 300.000 euro nel triennio. Se l'impresa ha già ricevuto agevolazioni de minimis in altri bandi, il plafond residuo disponibile si riduce di conseguenza. Alcuni settori, come agricoltura, pesca e trasporti, hanno massimali inferiori: verificare il regolamento applicabile al proprio caso.
Nelle more della risposta degli uffici giudiziari, il 50% del finanziamento può essere erogato in acconto. Ogni beneficiario può presentare una sola domanda.
Come presentare la domanda
Le domande vengono istruite in ordine cronologico di presentazione: non esiste una graduatoria valutativa. A parità di condizioni, chi presenta prima ha priorità sull'accesso alle risorse residue.
La circolare n. 544/2026 ha modificato le modalità di presentazione a seguito della cessazione dell'operatività della piattaforma informatica precedente. Le domande si presentano esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo fondovmp@pec.mise.gov.it.
Documenti necessari
- Domanda compilata come Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN), utilizzando il modulo scaricabile dal sito mimit.gov.it.
- Firma digitale del legale rappresentante su domanda e allegati. La firma autografa scansionata non è accettata.
- Atti del procedimento penale o della procedura concorsuale che attestino la qualità di parte offesa o creditore.
- Documentazione contabile che dimostri l'entità dei crediti non riscossi e la loro incidenza sul totale crediti verso clienti (soglia minima: 20%).
- Dichiarazione de minimis ai sensi del Reg. UE 2023/2831.
- Documentazione a supporto della capacità di rimborso.
La PEC utilizzata per l'invio deve essere registrata nel Registro delle imprese. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda, comprese le risposte a richieste di integrazione, devono avvenire via PEC.
I tempi di istruttoria e di erogazione dell'acconto del 50% sono da verificare sul testo ufficiale aggiornato della circolare MIMIT: il dato storico indicava 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, ma va confermato sulla fonte ufficiale.
Cause di esclusione e errori da evitare
- Il reato non è tra quelli previsti. Un mancato pagamento ordinario, una crisi di liquidità del debitore o un decreto ingiuntivo non bastano. Il debitore deve essere formalmente imputato o condannato per uno dei reati elencati.
- Crediti sotto la soglia del 20%. Se i crediti non incassati verso i debitori imputati rappresentano meno del 20% del totale crediti verso clienti a bilancio, la domanda è inammissibile.
- Plafond de minimis esaurito. Verificare il de minimis residuo prima di procedere. Se il plafond è insufficiente, l'importo concedibile si riduce o la domanda non è presentabile.
- Domanda unica. Ogni beneficiario può presentare una sola domanda. Un errore nella documentazione o una sottostima dell'importo non consente una seconda presentazione.
- PEC non registrata al Registro Imprese. Se l'impresa utilizza una PEC non censita nel Registro, la domanda non è valida.
- Firma digitale assente. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente. La firma autografa scansionata non è accettata.
- Capacità di rimborso insufficiente. Il MIMIT verifica che l'impresa sia in grado di restituire il prestito. Un'impresa in perdita strutturale rischia il rigetto della domanda.
- Procedimento penale non ancora aperto. Se il debitore non è ancora stato formalmente denunciato, è necessario prima formalizzare la denuncia e costruire il fascicolo penale, poi presentare la domanda.
Cosa verificare prima di procedere
Prima di presentare la domanda, è necessario controllare i seguenti elementi sulla fonte ufficiale:
- Il testo coordinato aggiornato della circolare n. 544 del 24 febbraio 2026, disponibile sul sito mimit.gov.it nella sezione dedicata ai finanziamenti a vittime di mancati pagamenti.
- L'elenco completo e aggiornato dei reati ammissibili, da verificare sul decreto ministeriale 17 ottobre 2016 e sulla circolare coordinata.
- Il massimale de minimis applicabile al proprio settore: agricoltura, pesca e trasporti hanno regolamenti specifici con soglie diverse dal regime generale.
- I tempi esatti di istruttoria e di erogazione dell'acconto del 50%, da confermare sul testo ufficiale aggiornato.
- La disponibilità residua del fondo, che al 1° gennaio 2026 ammontava a 22.223.592,47 euro e si riduce progressivamente con ogni domanda approvata.
Se la propria impresa ha subito un danno da crediti non riscossi a causa di un procedimento penale a carico del debitore, è utile verificare se i requisiti descritti sono soddisfatti e consultare la documentazione ufficiale sul sito del MIMIT prima di procedere con la domanda.
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Le informazioni riportate hanno finalita divulgativa e si riferiscono alla normativa vigente alla data di pubblicazione. Importi, scadenze e requisiti possono cambiare: prima di assumere decisioni verifica la fonte ufficiale o chiedi una verifica puntuale.